Chi siamo - Statuto
| Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede | Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo |
| Art. 2 Dono del sangue | Art. 14 Collegio dei Sindaci |
| Art. 3 Natura | Art. 15 Collegio dei Probiviri |
| Art. 4 Scopi | Art. 16 Giurì Nazionale |
| Art. 5 Soci | Art 17 Cariche |
| Art. 6 Attività | Art. 18 Funzioni di controllo |
| Art. 7 Strutture | Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici |
| Art. 8 Organi | Art. 20 Competenze regionali |
| Art. 9 Costituzione e scioglimento | Art. 21 Autonomie periferiche |
| Art. 10 Assemblee | Art. 22 Benemerenze |
| Art. 11 Delegati | Art. 23 Patrimonio |
| Art. 12 Assemblea Nazionale | Art. 24 Statuto |
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 - L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - costituita nel 1927 tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue, ha sede in Milano e svolge la propria attività nel settore socio-sanitario conformemente alla legge 11/8/91 n. 266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue intero o di una sua frazione. Art. 2 - DONO DEL SANGUE
2.1 - Il dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e responsabile, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 3 - NATURA
3.1 - L'AVIS, riconosciuta con legge n° 49 del 20/02/1950, fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. Art. 4 - SCOPI
4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i seguenti scopi:
- offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
- promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue ed alla salute tra la popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
- promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo del sangue;
- cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento della autosufficienza ematica;
- gestione dei servizi tecnici nei limiti delle normative vigenti;
- cooperazione sul piano internazionale per lo sviluppo del volontariato;
- tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
- partecipazione ad altre associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e sussidiario, con le finalità proprie istituzionali.
5.1 - E' socio dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6 dei donatori periodici di ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette da norme non contrastanti con il presente Statuto ed avendo versato i contributi di cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle AVIS geograficamente competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell'Associazione devono essere svolte gratuitamente. Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività associativa. Art. 6 - ATTIVITA'
6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in particolare:
- svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il proselitismo e la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti, in particolare nel mondo della scuola per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento della popolazione scolastica e del personale docente e non docente di ogni ordine e grado;
- cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi;
- partecipa alla programmazione ed alla gestione dell'intero servizio trasfusionale, in conformità al disposto della Legge n° 107/90 e sue applicazioni;
- contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi promozionali, organizzativi, trasfusionali ed immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi e promuove l'informazione sulla donazione del midollo osseo e su ogni altra terapia alternativa ed integrativa della emotrasfusione e sulle novità scientifiche immunotrasfusionali tra i propri associati;
- vigila per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un pronto utilizzo delle eccedenze;
- promuove e sviluppa attività di coordinamento tra le Associazioni di volontariato e fra quelle del sangue in particolare per una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, nell'ambito delle competenze ed esso attribuite dalla legge;
- promuove e coordina, nel settore sociale e sanitario, attività accessorie e complementari rispetto alla donazione ed alla raccolta del sangue;
- non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto e indicate nell'articolo 10 lett. a) del d. lgs. n. 460/97, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
- le AVIS Comunali o comunque di base;
- le AVIS Provinciali;
- le AVIS Regionali;
- l'AVIS Nazionale.
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.
L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Esecutivo;
- Collegio dei Sindaci;
- Collegio dei Probiviri.
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base,
quando la consistenza numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci
ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente
superiore.
Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano
diversamente, si costituisce in accordo con il Consiglio Direttivo
del livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia
alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate
le posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività
residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal
Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione
Nazionale Volontari Italiani del Sangue, provvede alla nomina di
due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio
dei Liquidatori, viene nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento,
delibera inoltre la devoluzione delle eventuali attività
residue a altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
o a fini di pubblica utilità.
10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie
e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati
nonché dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Sindaci, purché soci, del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori
hanno diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente
per la discussione e l'approvazione del bilancio e della relazione
che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera
del Consiglio Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore
e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione
con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda
convocazione le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia il
numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello
di base, ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli,
ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino
un terzo del totale dei soci della struttura di cui si intende convocare
l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del
giorno e debbono pervenire ai soci o alle strutture interessate,
in tempo utile e con tutte le informazioni necessarie a consentire
una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio
segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi
dei presenti, può deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura,
il Consiglio Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera
l'Assemblea col voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce la struttura fino
alla scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano
meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più
di un anno, la prima Assemblea annuale utile sarà convocata
anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza
del mandato triennale ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art.
17 del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare
i limiti della non rieleggibilità.
11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce
il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati
in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al
fine di determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore
intero più vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti;
in carenza di non eletti, conferisce delega ad altro delegato. In
caso di impedimento tardivo e di conseguente impossibilità
di convocare il sostituto o di conferire delega, questa viene riassegnata
dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche
oppure in sede straordinaria avviene con la partecipazione di un
delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento,
con il minimo comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del
giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci e della relazione
che li accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato
ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento,
con il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in
presenza di particolari motivi, di convocare anche queste assemblee
con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applica
anche quando lo richiedano tanti Consigli regionali che rappresentino
almeno un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea
stessa per la riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture
immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
- l'approvazione delle quote associative di propria spettanza;
- l'approvazione di finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
- l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- l'approvazione di progetti ed indirizzi di politica associativa specifici che vincolino le strutture;
- la modifica del regolamento nazionale;
- l'elezione e la decadenza dei Consiglieri Nazionali, dei Probiviri, del Giurì e dei Sindaci Nazionali nonché della Commissione Verifica Poteri;
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche
con l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma
12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
- l'approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto;
- la delibera di scioglimento dell'Associazione, di incorporazione o di fusione con altre strutture associative analoghe, con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
- la nomina dei Commissari liquidatori che affiancano quello di nomina ministeriale.
Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea
Nazionale su designazione delle Assemblee Regionali secondo i criteri
fissati dal Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un
Consigliere Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente,
da uno a due vice Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario,
un Segretario, un Amministratore ed eventuali altri Consiglieri
con incarichi specifici: questi formano l'Esecutivo ed esplicano
le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria
e di straordinaria amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario rappresentano
l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
- la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
- la esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse;
- l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;
- la promozione di convegni sui temi specifici.
- l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
- la approvazione della proposta di bilancio consuntivo e di relazione illustrativa della attività svolta;
- la approvazione delle proposte di bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- la ricerca dell'unità, di azione prima e di associativa poi, con le altre realtà del volontariato impegnate nella donazione di sangue;
- lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata all'Esecutivo.
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, sui seguenti argomenti:
- la elaborazione di criteri operativi, messaggi, sistemi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS Regionali nonché la relativa disciplina nelle materie non decentrate;
- il coordinamento delle potenzialità di offerta di sangue delle varie strutture, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge;
- l'acquisto di materiali di consumo senza limiti di spesa purché nei limiti del bilancio preventivo;
- l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di cifra che il Consiglio riterrà di fissare;
- i licenziamenti, assunzioni sostitutive, promozioni, aumenti di merito e di anzianità nei limiti della contrattazione collettiva;
- l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni;
- la cessione alle strutture locali degli immobili intestati all'AVIS Nazionale;
- lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 18 dello Statuto e del Regolamento;
- l'approvazione delle normative regionali;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso. L'Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso; esegue le delibere del Consiglio; attende all'ordinaria amministrazione; prende le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio.
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci -
eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli
associativi, di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della
necessaria competenza. Possono essere eletti alla carica di sindaco
anche non soci, purché esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli
atti amministrativi del Consiglio Direttivo della propria struttura
ed assiste alle adunanze del Consiglio stesso e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta
del proprio Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore,
esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali
del Consiglio Direttivo nonché della attività del
Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri
- eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i
livelli associativi, di tre membri effettivi e due membri supplenti
dotati della necessaria competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse,
l'attività giurisdizionale sulle controversie fra organi
associativi, titolari di cariche e soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate
dalle norme del Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad
impugnazione avanti a quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono impugnabili
avanti al Giurì Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono
ulteriormente impugnabili, salvo quelle comportanti l'espulsione
della Associazione, soggette ad impugnazione avanti al Giurì
Nazionale per quanto attiene alla legittimità della sanzione.
16.1 - Il Giurì Nazionale, composto da undici membri - eletti
dall'Assemblea nazionale per un triennio - svolge la funzione di
giudice di secondo grado delle decisioni del Collegio Nazionale
dei Probiviri, e decide altresì negli altri casi indicati
dal Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giurì Nazinale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giurì sono indicati
da ciascuna AVIS Regionale in numero non superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile
con qualunque altra carica o funzione nell'ambito delle strutture
e degli organi associativi.
17.1 - Le cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e
non retribuite. E' ammessa la rieleggibilità nei limiti fissati
dal Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilità.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo,
al decaduto subentra il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale
subentra il supplente o, in mancanza di questo, il primo dei non
eletti fra i candidati dell'AVIS Regionale del decaduto. Nel caso
che anche quest'ultimo manchi, il subentrante viene cooptato su
indicazione del Consiglio dell'AVIS Regionale interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa
o motivo, hanno lasciato vacante la carica, subentra il supplente
che ha riportato il maggior numero di voti. Nella ipotesi che, per
qualsiasi causa o motivo, i membri di un Collegio si riducano a
meno di tre, le funzioni vengono demandate al Collegio della struttura
superiore.
18.2 - Il Regolamento disciplina le modalità del controllo e delle attività conseguenti.
19.1 - Ogni struttura associativa intrattiene rapporti con gli
organi della Pubblica Amministrazione esclusivamente al proprio
livello, e nomina i membri destinati a rappresentare l'Associazione
nelle strutture pubbliche..
19.2 - Partecipa inoltre, nelle forme previste dalla legge e dagli
ordinamenti locali, alla attività delle istituzioni pubbliche
per la affermazione dei principi della solidarietà e del
volontariato.
- stimolo e disciplina dei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e del settore sanitario in particolare;
- coordinamento delle capacità donazionali delle strutture associative della regione;
- modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee delle strutture della propria regione;
- istituzione di strutture associative complementari o sostitutive di quelle previste dall'art. 7, 1° comma, dello Statuto, al fine di attuare la massima partecipazione alla vita associativa;
- modalità di costituzione e di scioglimento delle strutture di livello inferiore;
- rapporti con le altre Associazioni del volontariato e partecipazione alla attività dei gruppi e delle Associazioni parificate;
- attuazione di attività promozionali e modalità di partecipazione, in armonia con le linee generali di politica associativa, ai programmi ed alle iniziative decise a livello nazionale;
- determinazione, nell'ambito della Regione, delle quote associative a carico delle strutture inferiori;
- regolamentazione delle modalità del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine regionali e locali ai sensi di legge;
- organizzazione di convegni per la preparazione e l'aggiornamento dei dirigenti associativi.
20.2 - Le normative regionali sono deliberate dalla assemblea regionale straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 20.3 - Il controlli di conformità allo Statuto ed al Regolamento nazionale spetta all'Esecutivo Nazionale, che lo esercita secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE
21.1 - Ogni struttura dell'AVIS gode di autonomia patrimoniale,
sostanziale e processuale e risponde con il proprio patrimonio delle
obbligazioni contratte.
21.2 - Ogni struttura associativa è rappresentata, di fronte
a terzi ed in giudizio, dal Presidente del proprio Consiglio Direttivo.
21.3 - Delle obbligazioni contratte dalla struttura in violazione
delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento associativi rispondono
in solido i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale,
ad esclusione degli assenti e dei dissenzienti.
21.4 - Il Regolamento nazionale disciplina le modalità dell'esercizio
del diritto di rivalsa.
21.5 - Ogni struttura versa a quella superiore le quote associative
con le modalità stabilite dal Regolamento.
21.6 - La gestione dell'esercizio sociale di ogni struttura è
subordinata alla approvazione assembleare di un bilancio di previsione
le cui poste passive - salvo giustificato e documentato motivo ed
esclusi eventuali accantonamenti precedenti - non possono superare
di oltre il 30% le entrate ordinarie dell'esercizio precedente.
21.7 - E' escluso qualsiasi vincolo di solidarietà passiva
tra le varie strutture associative.
Art. 23 - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
23.1 - Ciascuna struttura associativa dispone di un patrimonio
proprio, composto da beni mobili ed immobili, provenienti da acquisti,
donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati
dagli Enti Pubblici, rimborsi per le donazioni e per le altre prestazioni
di servizi nonché, per le strutture superiori a quelle di
base, dalle quote associative.
23.2 - È vietato alle strutture associative distribuire,
anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonchè
fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
strutture dell'Avis.
23.3 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati
unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
23.4 - Ogni struttura deve redigere il bilancio o rendiconto annuale.
23.5 - Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno.
23.6 - Nel periodo intercorrente fra il 31 dicembre e la data di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, i consigli direttivi
dlle strutture hanno, provvisoriamente, la facoltà di deliberare
la spesa sulla base del bilancio dell'anno precedente, nei limiti
e con le modalità stabiliti dal regolamento nazionale.
Lo Statuto Associativo costituisce legge dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e perciò è fatto obbligo ad ogni iscritto di osservarlo unitamente alle norme regolamentari, che ne disciplinano l'attuazione pratica.